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Una tecnica diffusa nella prassi per regolare il fenomeno del subentro degli eredi nella titolarità della partecipazione del capo famiglia, evitando l’implementazione del numero dei soci che rende farraginosa la gestione, è costituito dal ricorso ad istituti di diritto comune, come l’intestazione di una partecipazione in comproprietà, in modo da permettere ai titolari della maggioranza interna di disporre dei poteri amministrativi dell’intera quota, eventualmente di controllo, senza che l’operazione si traduca in una lesione della posizione economica dei riservatari. In tal caso si presuppone, ovviamente, che l’atto costitutivo contempli l’indivisibilità delle quote, eventualmente solo in relazione ad alcune partecipazioni. Optare per l’indivisibilità in riferimento ad una quota di controllo permetterebbe di mantenere inalterata la posizione di comando, imponendo il reciproco coordinamento tra i comproprietari50.
L’efficacia dell’espediente di cointestare i successori in una unica partecipazione sembra però vacillare51; a fronte di un orientamento giurisprudenziale che vorrebbe comunque riconoscere al titolare di quota in comproprietà diritti esercitabili singolarmente52.
Infatti, alla tesi giurisprudenziale secondo cui la nomina del rappresentante comune prevista dall’art. 2468 comma 5 c.c., da parte dei comproprietari di quote di srl avrebbe lo scopo “di individuare un unico interlocutore con la società al fine di agevolare i rapporti tra questa e i partecipanti alla comunione”, con la dedotta conseguenza che la titolarità della quota deve essere “necessariamente esercitata per il tramite del rappresentante comune53, si contrappone l’orientamento secondo cui “l’art. 2468, ultimo comma, c.c., regolando i rapporti interni tra la società e i comproprietari, intende risolvere il problema pratico della identificazione, di volta in volta, della volontà dei soci comproprietari. Ne deriva che, allorché si tratti di esercitare diritti processuali per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti, sono i singoli soci che detengono la titolarità dei diritti che competono alla proprietà della quota54.
La prima teoria precisa che “la ratio della nomina di un rappresentante comune, la cui nomina e permanenza in funzione è obbligatoria ex lege, viene individuata nella necessità di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti, al fine di individuare un unico interlocutore con la società, sia essa una spa (art. 2347, primo comma, c.c.) ovvero una srl (art. 2468, u.c.c.c.)55. In motivazione si evidenzia che “il legislatore si riferisce tout court ai diritti dei comproprietari, senza alcuna distinzione fra diritti sociali e diritti amministrativi, prevista invece in
materia di pegno, usufrutto e sequestro56. L’art. 2468 comma 5 c.c., prevedendo un’ipotesi di rappresentanza necessaria, non legittimerebbe il singolo comproprietario, ad esempio, a presentare la denuncia di gravi irregolarità da parte degli amministratori nella gestione della società (art. 2409 c.c.), né ad esercitare i diritti di intervento e di voto in assemblea o di impugnativa delle delibere assembleari, né tantomeno l’esercizio dei diritti patrimoniali quali il diritto agli utili o il diritto di recesso o quello di opzione.
La tesi contrapposta ritiene, invece, che “la norma di cui all’art. 2347 c.c. (nella srl 2468, quinto comma) non può essere di ostacolo all’esercizio dei diritti patrimoniali connessi alla proprietà che l’ordinamento pacificamente accorda a tutti i partecipanti alla comunione57. Si è scritto anche che “se la quota di contitolarità […] spettante ad un socio corrisponde idealmente al […] del capitale sociale, prima ed indipendentemente dalla divisione, il singolo socio comunista è individualmente legittimato a chiedere la convocazione58.
La divergenza interpretativa è recentemente evidenziata in relazione al potere di controllo riconosciuto ai soci non amministratori di srl dall’art. 2476 comma 2 c.c., Infatti, mentre il Tribunale di Roma ha affermato che “l’esercizio del potere di controllo ex art. 2476, secondo comma, c.c., deve essere veicolato attraverso il rappresentante comune, che costituisce l’unico legittimo interlocutore della comunione con la società e l’organo amministrativo59, il Tribunale di Milano ha opposto che il diritto di controllo del socio non amministratore di srl sarebbe prettamente individuale e, come tale, innanzitutto esercitabile in via potestativa senza dimostrare un’utilità rispetto a uno specifico interesse60. Infatti, l’impossibilità di esercitare il diritto di controllo impedirebbe al socio di fornire consapevoli indicazioni al rappresentante comune in merito all’esercizio dei
diritti conseguenti al potere di controllo, quali ad esempio, il diritto di voto o di esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori61.
All’anzidetto disomogeneo contesto interpretativo si aggiunge, infine, anche l’ulteriore problematica che si verifica quando, come nel caso della successione nell’impresa familiare, “l’intera” quota societaria sia trasferita ai successori indivisa. Il Tribunale di Venezia, esprimendosi sul punto, ha affermato che “il diritto di controllo dell’amministrazione anche tramite l’esame della documentazione contabile, in quanto consustanziale alla qualità di socio e finalizzata alla tutela sia individuale che collettiva, deve […] ritenersi sussistente a prescindere dall’entità e dalla qualità di socio rispetto alla partecipazione societaria, e quindi anche in caso di proprietà comunitaria della quota” 62, concludendo che “il diritto di informazione deve ritenersi sussistente a prescindere dalla nomina di un rappresentante comune, considerato […] che dalla lettera e dalla ratio della disposizione dell’art. 2468 ultimo comma c.c. si evince che la necessità di un rappresentante comune della quota in comproprietà […] presuppone un’alterità di posizione nell’ambito della compagine sociale la quale non si verifica quando tutti i soci sono in comunione sulla totalità delle quote, poiché in tal caso l’esistenza di un rappresentante comune bloccherebbe l’esercizio stesso dei diritti sociali, venendo monopolizzato, in primis, il diritto di voto in assemblea” 63.

Note

50 Briolini F. “Sulla contitolarità (e divisibilità) della partecipazione sociale nella s.r.l. riformata”, Giur. merito, 2009, p. 708.
51 Sul tema Meoli M. “Comproprietà di azioni o quote con rappresentante comune dal ruolo incerto”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 29.3.2017.
52 Sull’argomento si vedano: Renna L. “La legittimazione all’esercizio dei diritti sociali da parte dei singoli comproprietari di azioni o della quota sociale e l’ammissibilità della revoca cautelare ante causam dell’amministratore di società a responsabilità limitata”, Giur. it., 2008, p. 2635; Guida P. “Rappresentante comune di partecipazioni societarie e riflessi sull’attività notarile”, Notariato, 2013, p. 187.
53 Trib. Roma 3.7.2018, inedita.
54 Trib. Milano 30.6.2006, www.personaedanno.it.
55 Trib. Roma 18.2.2015, in Sistema Integrato Eutekne.
56 Trib. Roma 18.2.2015 cit.
57 Trib. Milano 30.6.2006 cit.
58 App. Bologna 12.4.1999, Notariato, 2000, p. 158.
59 Trib. Roma 18.2.2015 cit.
60 Trib. Milano 26.9.2016, Trib. Milano 6.12.2016 e Trib. Milano 19.1.2017, in Sistema Integrato Eutekne.
61 Trib. Milano 26.9.2016 cit.
62 Trib. Venezia 19.5.2015, in Sistema Integrato Eutekne.
63 Trib. Venezia 19.5.2015 cit.
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