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La modalità nella prassi più frequentemente utilizzata per provvedere al passaggio generazionale è rappresentata dagli istituti dell’usufrutto e della nuda proprietà sulle quote sociali47 .
È in uso che l’imprenditore fondatore, generalmente titolare con la moglie della totalità delle quote dell’impresa di famiglia, trasferisca la nuda proprietà delle partecipazioni agli eredi (figli o altri eredi designati). Attraverso la riserva di usufrutto sui beni trasferiti il disponente può continuare a gestire l’impresa per tutta la sua vita o per il diverso periodo stabilito nel contratto (l’usufrutto, o la riserva,  può essere anche temporaneo)48 .
Il trasferimento avviene a titolo oneroso o per donazione, con la scelta della seconda opzione quando gli eredi non possano dimostrare la disponibilità del corrispettivo. Il trasferimento della nuda proprietà peraltro riduce l’onere del corrispettivo complessivo del trasferimento (in caso di donazione che eccede la franchigia). Infatti, questa soluzione riduce l’imponibile di una cessione di partecipazione. Il valore della nuda proprietà è calcolato sulla base del patrimonio netto,
decurtato il valore dell’usufrutto commisurato tabellarmente alle prospettive di vita dell’usufruttuario, come previsto dall’art. 16 del DLgs. 346/90, relativo all’imposta sulle successioni e donazioni. Alla morte dell’usufruttuario, l’usufrutto si riunisce automaticamente alla nuda proprietà, senza alcun ulteriore imponibile su tale ricongiungimento.
L’imprenditore fondatore mantiene l’usufrutto a suo favore al fine di avere a disposizione una rendita vitalizia data dai dividendi che saranno distribuiti dalla società e continuare ad esercitare il diritto di voto nelle assemblee49, così da sentirsi ancora elemento attivo e legato all’impresa familiare. Questa tecnica è congeniale all’ipotesi in cui    l’erede non sia ancora pronto, per ragioni di età o per altri motivi, a succedere al capofamiglia, sebbene la selezione del soggetto designato ad assumere la guida della società sia già avvenuta, ma non si intenda comunque procedere ad un cambio immediato della gestione e si preferisca riservare un ruolo di supervisore al capostipite.
Per previsione legale è l’usufruttuario ad esercitare il diritto di voto e in tal caso non vi è alcun limite all’esercizio del diritto di voto del
capofamiglia usufruttuario che non trovi un espresso riconoscimento nella convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell’art. 2352 c.c. Infatti, in assenza di una specifica convenzione, il capo-famiglia usufruttuario può esercitare il diritto di voto senza alcuna limitazione.

Note

47 Luciano A.M. “Usufrutto di partecipazioni sociali ed esercizio dei diritti amministrativi nelle società di capitali”, Giur. comm.,
2015, I, p. 194; Palmieri G. “Legato di usufrutto, amministrazione di sostegno e limiti statutari alla circolazione mortis
causa di quote di s.r.l.”, Notariato, 2011, p. 172; Talice P. “L’usufrutto su quote di partecipazione di srl”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2, 2017; Moncalvo F.A. “Le partecipazioni sociali”, in AA.VV. “Usufrutto, uso, abitazione”, a cura di Boni-
lini G., Torino, 2010, Vol. 1, p. 326; Poletti D. “Decadenza o metamorfosi dell’usufrutto. Spunti per una riflessione”, Società, 2016, p. 935; Tassinari F. “L’usufrutto di partecipazioni sociali in funzione di asset protection”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 12, 2014; Bucelli A. “Usufrutto di quote societarie e diritto di voto”, Società, 2016, p. 957; Bencini R. “L’abuso dell’usufruttuario nel diritto commerciale”, ivi, 2016, p. 946; Id. “La conflittualità nelle imprese a base familiare”, in AA.VV.
“Imprese a base familiare. Strumenti di successione” cit., p. 80.
48 Giuliano M. “Diritto successorio, beni d’impresa e passaggio generazionale”, Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 930.
49 Bucelli A. “Usufrutto su quote societarie e diritto di voto”, Società, 2016, p. 957.
DOTTRINA EUTEKNE – RIPRODUZIONE VIETATA