Skip to main content

L’art. 2482-quater c.c. prevede che “in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci50 ” .
Da una lettura non sistematica della norma si potrebbe ipotizzare che esista in capo ai soci l’obbligo di sottoscrivere la ricapitalizzazione necessariamente in rigorosa proporzione alla quota già detenuta. In altre parole, in sede di ricostituzione del capitale perso non sarebbe ammissibile una sottoscrizione in esercizio solo parziale del diritto di sottoscrizione preferenziale.
La dottrina contesta, però, detta interpretazione. “infatti, se la norma prescrivesse un obbligo assoluto, la stessa vieterebbe per definizione anche la modifica per eccellenza delle quote di partecipazione, ovverosia la non sottoscrizione da parte di un socio (che cesserebbe addirittura di essere tale). Ma così pacificamente non è, in quanto diversamente vi sarebbe l’obbligo, per ogni socio di s.r.l. di coprire le perdite e la s.r.l. cesserebbe di essere a responsabilità limitata51 ” .
Viceversa, sembra che la norma citata abbia un altro scopo ossia quello di tutelare i singoli soci dalle decisioni adottate dalla maggioranza, garantendo il principio di parità di trattamento e vietando all’assemblea di assumere delibere che non solo sopprimano in toto ma nemmeno diminuiscano i diritti di sottoscrizione spettanti ai soci stessi 52 .
Non vi è invece alcun divieto, gravante il singolo socio, di disporre a proprio piacimento del proprio diritto di sottoscrizione. Infatti, si tratta di un diritto disponibile che tutela solo il socio, non i terzi creditori e quindi non è ipotizzabile che il legislatore limiti la liberta del singolo, piuttosto il legislatore si limita a proteggerlo dagli abusi della maggioranza.
Di conseguenza il socio a fronte di perdite pari o addirittura superiori al capitale sociale può partecipare alla ricostituzione del capitale esercitando per intero o anche “parzialmente” il proprio diritto di sottoscrizione preferenziale nella ricostituzione.
La giurisprudenza ha, infatti, precisato, in riferimento ad una ipotesi di ricostituzione mediante sottoscrizione parziale, che “nessuna norma di legge o di statuto, e nemmeno la delibera di aumento, impediva al socio di minoranza di sottoscrivere solo parzialmente l’aumento di capitale, partecipando al ripianamento della perdita registrata nei limiti del capitale di rischio inizialmente sottoscritto, e poiché per il socio di s.r.l. non vi è obbligo di rispondere per perdite eccedenti il capitale investito (in conformità ai più basilari principi della responsabilità limitata nelle società di capitali), il rifiuto di ritenere validamente esercitata l’opzione in misura parziale, con partecipazione alla ricostituzione del capitale in misura proporzionale, non appare legittimo53 ” .
L’articolo 2482-quater, c.c., non impedirebbe al socio “la facoltà di esercizio parziale del diritto di sottoscrizione preferenziale previsto dall’art. 2481-bis, c.c., per un’ordinaria operazione di aumento del capitale. La piena legittimità di detto comportamento si rinviene nel secondo comma di detta norma che contempla la possibilità che la deliberazione di aumento consenta che “la parte dell’aumento di capitale non sottoscritto da uno o più soci sia sottoscritto dagli altri soci e da terzi”.
“Nella duplice accezione in cui può essere intesa tale formulazione, è contenuta la possibilità che la quota proporzionale di aumento sia sottoscritta dal singolo socio solo in parte rispetto all’intera quota spettante, con conseguente facoltà per gli altri membri della compagine sociale di sottoscrivere l’inoptato e vedere proporzionalmente crescere la propria partecipazione (almeno nella misura necessaria al raggiungimento del minimo legale)54 ” (era quando accaduto nell’ipotesi oggetto di causa ove i soci di maggioranza avevano sottoscritto l’intera ricostituzione del capitale sottoponendo la sottoscrizione relativa alla quota di aumento spettante al socio di minoranza alla condizione risolutiva dell’esercizio dell’opzione da parte dello stesso).
La giurisprudenza conclude che “impedire la sottoscrizione parziale significherebbe obbligare i soci a mantenere inalterata la misura della loro originaria partecipazione, e ciò anche quando la loro volontà fosse eventualmente diversa, vincolo che mal si concilierebbe con il principio di autonomia contrattuale, in assenza di un superiore interesse meritevole di tutela. Deve, dunque, concludersi che il diritto del socio riconosciuto dall’art. 2481-bis, c.c., di sottoscrivere l’aumento del capitale in proporzione alla partecipazione dallo stesso posseduta comprenda anche la facoltà di sottoscrivere solo parzialmente la quota di aumento al medesimo riservata55 ” .
Nel caso sopra esaminato la deliberazione di ricostituzione del capitale non imponeva al socio di esercitare il diritto di sottoscrizione preferenziale “in misura corrispondente alla quota di partecipazione del medesimo (socio assente) tanto per la copertura delle perdite quanto per la ricostituzione del capitale”, come invece accaduto in un’altra fattispecie sottoposta all’attenzione dei giudici 56 .
La giurisprudenza interessata da questa ulteriore fattispecie (ove era la delibera assembleare ad imporre ai soci la sottoscrizione integrale del capitale perso) non ha potuto che constatare, alla luce dell’art. 2481-ter, c.c. che vieta che l’atto costitutivo possa escludere o limitare il diritto di sottoscrizione preferenziale nel caso di perdita del capitale di cui all’art. 2482-ter, nel caso di specie, la palese “violazione del diritto di sottoscrizione (al socio) spettante rispetto all’operazione di aumento del capitale57 ” .
La giurisprudenza ha motivato la propria affermazione sottolineando che “dopo la riforma della disciplina delle società di capitali di cui al d.lgs 6/2003, ogni limitazione od esclusione di tale diritto (quello di
sottoscrizione preferenziale) nel caso in cui tali operazioni siano conseguenza della riduzione del capitale sociale al di sotto dei minimi di legge va esclusa alla luce della espressa salvezza dell’art. 2482-ter c.c.58 ” .
Tuttavia altra parte della giurisprudenza ha ritenuto, perlomeno nel caso di ricostituzione del capitale perso e in assenza del versamento del 25% del capitale in tale sede, inammissibile una sottoscrizione parziale meramente simbolica, di un minimo importo sufficiente solo per mantenere la qualità di socio 59 (nel caso di specie il titolare dell’originario 10% del capitale ne aveva sottoscritto in sede di ricostituzione la sola percentuale dello 0,2%).
Detta pronuncia è stata criticata da parte della dottrina in primis perché fa “rientrare dalla finestra una sorta di natura reale (della sottoscrizione) espulsa dalla porta60 ” . Inoltre fa dipendere l’efficacia dell’avvenuta sottoscrizione non da un dato obiettivo come dalla ritenuta natura consensuale o reale della sottoscrizione, ma da un dato soggettivo, variamente interpretabile, come la serietà dell’offerta del sottoscrittore.
Peraltro, la prassi di sottoscrivere una minima quota della ricostituzione del capitale era stata resa necessaria dalla presenza di giurisprudenza che affermava che la mancata sottoscrizione da parte del socio della ricostituzione del capitale nei termini di legge e statuto comportava quale corollario la perdita della qualità di socio e la conseguente mancata legittimazione all’impugnazione della deliberazione assembleare di ricostituzione del capitale interamente perso 61 .
Si era erroneamente ritenuto che la qualità di socio e, quindi, la legittimazione ad agire, dovesse sussistere non solo al tempo dell’atto di proposizione della domanda giudiziale, ma anche al momento della pronuncia. Ciò in base ad una lettura dell’art. 2378, comma primo, c.c., che recita che qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimento per atto tra vivi il richiesto numero di azioni il giudice non può pronunciare l’annullamento della delibera. In altre parole, la partecipazione qualificata secondo la tesi sopra enunciata deve essere posseduta dal socio impugnante al momento dell’impugnazione, ma deve essere mantenuta per tutta la durata del giudizio62 .
Tale giurisprudenza risulta all’attualità superata dal formatosi orientamento della giurisprudenza di legittimità63 e di merito64 secondo cui nel caso di impugnazione delle delibere di azzeramento del capitale dei soci che comportino come loro conseguenza la perdita dello status di socio, con conseguente perdita dei diritti partecipativi che allo stesso sono attribuiti, l’impugnante, pur non ricoprendo più al momento dell’impugnazione la qualità che lo legittimerebbe al rimedio, mantiene la legittimazione e l’interesse ad agire proprio perché in forza dell’invalidazione della delibera egli tende a riacquisire i diritti partecipativi perduti in modo illegittimo, in altre parole permanendo al momento dell’impugnazione legittimazione ed interesse ad agire dell’impugnante quale socio65 .
Come motivato dalla Suprema Corte “quest’ultima affermazione è coerente con il principio secondo cui la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del
capitale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex artt. 2447 o 2482 c.c. in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24 cost. comma 1, ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’istante assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti66 ” .
Nonostante il cambio di indirizzo deciso della giurisprudenza che ora ritiene il socio “azzerato” legittimato ad impugnare la deliberazione di azzeramento del capitale e sua ricostituzione anche in assenza di sottoscrizione della sua ricostituzione , la sottoscrizione parziale nel caso di azzeramento del capitale67 serve comunque a mantenere in capo al socio la possibilità di esperire tutte quelle altre azioni nei confronti della società e degli amministratori68 legate alla qualità di socio diverse dall’impugnazione della contestata deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale , quale ad esempio l’impugnazione del bilancio, l’impugnazione della deliberazione che determina i compensi degli amministratori o l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo69 , azioni che diversamente nel caso di mancata sottoscrizione anche parziale gli sarebbero precluse. Inoltre qualora siano stati assegnati a uno o più soci diritti particolari inerenti all’amministrazione o agli utili, gli stessi “nella misura in cui non siano calibrati sul valore nominale della quota, non potranno essere diversamente modulati come semplice effetto della riduzione del capitale. In altre parole qualora il socio ricapitalizzi anche per un solo euro spetterà allo stesso nei termini percentuali originari il diritto particolare agli utili70 . In tal senso sembra si esprima anche la dottrina allorchè afferma che “in caso di riduzione del capitale per perdite l’art. 2482-quater c.c. vuole dunque precisare che non sarà possibile alcuna modifica dell’ampiezza di tali diritti rispetto alle altre quote. La norma vuole infatti disporre, con una previsione difficilmente equivocabile, che la situazione di difficoltà derivante dalla presenza di perdite che incidano sul capitale sociale non può in nessun caso costituire il pretesto per modificare, nella forma o nella sostanza la partecipazione dei soci e i diritti derivanti da tale partecipazione” .

 

Note

49Cass., 17.11.2005, n. 23262, in Società. 2006. 1229. In tal senso anche l’orientamento n. I.G.35 del Comitato triveneto dei Notai.
50Busi C.A., Questioni nuove e rivisitate in tema di ricostituzione del capitale per perdite gravi nelle srl, La gestione straordinaria delle imprese, 2025, n. 3, 6.
51Smirne P.M., Copertura di perdite superiori al capitale sociale nella s.r.l. tra liceità e abuso di minoranza, Giur. comm., 2024, I, 1073.
52Genghini L. Simonetti L., Le società di capitali e le cooperative, Padova, 2012, Vol. II, 1023
53Trib. Brescia, 10.2.2025, n. r.g. 16460/2024.
54Trib. Brescia, 10.2.2025, n. r.g. 16460/2024.
55Trib. Brescia, 10.2.2025, n. r.g. 16460/2024.
56E ’il caso esaminato da Trib. Verona, 21.3.2012, Società, 2012, 1141, con nota di Civerra E., Perdita integrale del capitale sociale: tecniche di ricostituzione del capitale e tutela del socio assente e in Società, 2012, 581, con nota di Stabilini A., Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e profili di illegittimità della delibera assembleare che ponga limiti al diritto di sottoscrizione del socio in sede di aumento.
57Trib. Verona, 21.3.2012, Società, 2012, 1141.
58Trib. Verona, 21.3.2012, Società, 2012, 1141.
59Trib. Torino, 7.7.2010, Banca, borsa, tit. cred., 2012, 773, con nota di Merisio V., Osservazioni a Trib. Torino, 7.7.2010, in tema di rilevanza del versamento del 25% dei conferimenti in denaro in caso di aumento di capitale sociale di s.r.l.,
60Luoni S., Nota a Trib. Torino, 7.7.2010, Giur. It., 2011, 352.
61Trib. Roma, 10.7.2015 R.G. n. 23790, commentato da Busani A., Estromesso il socio che non rimedia al capitale azzerato, Il Sole24ore, 19.8.2015, 31.
62Sul tema della legittimazione ampiamente App. Roma, 11.9.2023.
63Cass., 21.10.2019, n. 26773; Cass., 14.2.2018, n. 3656.
64Trib. Verona, 23.6.2023, www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Torino, 16.3.2017, www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Roma, 6.12.2022, RDS, 2024, 531; Trib. Roma, 3.1.2023, www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano, 11.11.2021, www.giurisprudenzadelleimprese.it.
65Trib. Verona, 23.6.2023, www.giurisprudenzadelleimprese.it., con commento di Albertini L., Impugnazione della delibera di srl di ricostituzione del capitale e di promozione della azione sociale di responsabilità: ne ha legittimazione l’ex socio non più tale per non aver sottoscritto l’aumento di capitale (impugnato perché abusivo)
66Cass., 21.10.2019, n. 26773,
67Cass., 27.10.2014, n. 22784.
68Trib. Roma, 10.4.2017, n. 7128.
69Sul tema Pennazzato S., Conservazione della legittimazione ad impugnare la delibera assembleare di riduzione e ricostituzione in caso di azzeramento del capitale sociale (nota a Trib. Roma, Sezione XVI civile specializzata in materia di impresa, 6 dicembre 2022), RDS, 2024, 531.
70Giorgi V., Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci, in “S.r.l. – Commentario dedicato a G.B. Portale”, a cura di Dolmetta A.A., Presti G., Milano, 2011, p.985.
71Postiglione A., “Sub art. 2447”, in “Codice delle società”, a cura di Abriani N., Torino, 2016, p. 2104.