La giurisprudenza30 e la dottrina31 , dopo qualche incertezza32 , hanno chiarito che non è necessario sottoscrivere immediatamente il capitale deliberato, pur nell’ipotesi più grave di perdita anche integrale del capitale33 , dovendosi rispettare per le s.r.l. perlomeno il termine minimo per l’esercizio del diritto di sottoscrizione fissato inderogabilmente dal legislatore in trenta giorni dalla comunicazione fatta al socio34 , e che, quanto alla necessità di convocare l’assemblea senza indugio, come imposto dagli artt. 2447 e 2482-ter, c.c., la legge non preveda termini, ritenendosi valida e non viziata la delibera dell’assemblea che non sia stata convocata dagli amministratori con la sollecitudine prevista dalla legge35 , salvo tenere presente il disposto dell’art. 2631 cod. civ., che prevede una sanzione amministrativo-pecuniaria per gli amministratori ed i sindaci per il caso di ritardo nella convocazione dell’assemblea36 .
“In altri termini, non sussiste un termine decadenziale oltre il quale all’assemblea, a ciò convocata, sia precluso di deliberare ai sensi dell’art. 2482-ter c.c. Il mancato rispetto della sollecitudine che detta norma impone agli amministratori per la convocazione dell’assemblea potrà essere causa di loro responsabilità, ma non preclude all’assemblea stessa di adottare …. la delibera di ripianamento delle perdite37 ” .
Secondo la massima n. 38 del Consiglio Notarile di Milano la deliberazione di azzeramento del capitale sociale o comunque di riduzione al di sotto del minimo legale, per perdite, con contestuale sua ricostituzione ad un importo almeno pari al minimo legale, può essere legittimamente assunta qualora l’esecuzione dell’aumento sia consentita, dalla delibera stessa, in epoca anche successiva all’assemblea, purchè entro i termini di tempo che l’assemblea fissa, nel rispetto delle disposizioni di legge, non eccedendo il tempo necessario per il realizzarsi delle condizioni, di natura sostanziale e procedimentale, che l’esecuzione dell’aumento richiede38 .
Secondo una tesi il termine entro cui sottoscrivere la ricostituzione del capitale è necessario e coincide con quello minimo previsto per l’esercizio del diritto di sottoscrizione preferenziale/opzione39 , secondo altri il termine massimo potrà coincidere con il termine di 5 anni previsto dall’art. 2443, c.c., nel caso di aumento delegato del capitale sociale40 .
A precisazione di quanto sopra la dottrina ha scritto che un termine di sottoscrizione della ricostituzione del capitale ingiustificatamente lungo (ad esempio un anno) pur non sembrando rendere di per sé illegittima la deliberazione, imporrebbe agli amministratori di ritenere comunque non rimossa la causa di scioglimento della società41 .
All’uopo la dottrina ha ritenuto opportuno, ma non necessario, prevedere nella delibera, in tale ipotesi di sottoscrizione non contestuale, le regole per la liquidazione della società (compresa la nomina dei liquidatori), per il caso in cui l’aumento non venisse eseguito, per ragioni di speditezza, “al fine di evitare ulteriori dilazioni nell’inizio della fase di liquidazione nonché la convocazione ulteriore dell’assemblea ed il relativo verbale notarile42 .
Premesso quanto sopra, resta, tuttavia, da accertare se siano legittimi i correttivi pensati dalla dottrina e giurisprudenza per «mettere in salvo immediatamente la società43 » senza dover attendere l’eventuale esercizio del diritto d’opzione sulle nuove azioni da parte dei soci assenti all’assemblea44 .
La giurisprudenza della Suprema Corte ha confermato la legittimità dell’operazione di ricapitalizzazione da parte del socio presente in assemblea, laddove la delibera aveva fatto salva la facoltà del socio assente di sottoscrivere la propria quota di capitale entro trenta giorni45 , con contestuale dismissione della corrispondente quota già sottoscritta dal socio presente. In questa pronuncia si dettano i principi a cui deve ispirarsi qualsiasi tecnicismo finalizzato a consentire l’immediata rimozione della perdita societaria nel rispetto, però del diritto di opzione/sottoscrizione dei soci che non sottoscrivono immediatamente la ricapitalizzazione. La Suprema Corte, ripercorrendo le orme della Corte d’Appello di Firenze46 , afferma che la decisione di tale Corte che ritiene legittimo il procedimento assembleare che consente l’immediata sottoscrizione dell’intero capitale da parte del socio presente con facoltà dell’altro socio di sottoscrivere la propria quota di capitale entro trenta giorni dalla comunicazione, con contestuale dismissione della corrispondente quota già sottoscritta dal primo socio c corretta, vista la motivazione secondo cui «il meccanismo adottato dalla società, pur formalmente differente, rispecchia fedelmente lo spirito della legge e non compromette in alcun modo i diritti del socio assente il quale, nello stesso termine previsto dall’art. 2441 c.c., ha la possibilità di sottoscrivere il capitale sociale in proporzione della quota precedentemente posseduta; e, nelle more (…) potendo il diritto di opzione essere esercitato anche il giorno successivo alla comunicazione, il socio assente si trova nella condizione di conservare la qualità di socio, con lutti i corrispondenti diritti, compreso quello di voto, senza aver ancora anticipato alcuna somma a copertura delle perdite sociali47 » .
Ripercorso il provvedimento della Corte d’Appello di Firenze, sopra riportato, la Suprema Corte conferma detto orientamento ritenendo lecita la deliberazione assembleare che, pur consentendo di sottoscrivere immediatamente ai soci presenti l’intero capitale, «assegni ugualmente ai soci che ne abbiano diritto un termine per l’esercizio del diritto di opzione (recte. per la sottoscrizione del capitale pro quota) quando tale assegnazione del termine sia accompagnata dalla previsione (integrante una condizione risolutiva) che l’esercizio del diritto rimuova l’acquisto da parte del socio originario sottoscrittore dell’intero capitale48 » .
Infatti, il meccanismo adottato consentiva al socio assente, attraverso l’esercizio del diritto di sottoscrizione, di «risolvere la sottoscrizione che, per la corrispondente parte del capitale reintegrato, aveva eseguito il socio (presente in assemblea), restando in tal modo (attraverso tale meccanismo risolutivo) superata anche l’obiezione secondo la quale ricostituito in questo modo (attraverso la sottoscrizione per l’intero da parte del socio presente all’assemblea) il capitale sociale, il diritto di opzione era stato escluso e il socio sottoscrittore era ormai l’unico socio, e l’altro aveva ormai perduto la titolarità dei diritti connessi alla partecipazione sociale49 » .